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CONTROLLO IMPIANTO FGAS

La R&C Service Company dal 2013 ha ottenuto la Certificazione per l’uso dei gas fluorurati ai sensi del Regolamento CE n. 303/2008, come azienda e per il personale addetto.

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Cosa prevede la Normativa Europea 517/14 

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro. Estende l’obbligo dei controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero.

Controlli delle perdite

Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale) e non più sui limiti di quantità di FGas nel circuito. Gli operatori ("uno stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore) di tali apparecchiature provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite:, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.

Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro che contiene le seguenti informazioni: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;

b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;

c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3; g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro. Estende l’obbligo dei controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero.

Certificazione

E’ previsto l’obbligo di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di

a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

b) controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

Viene mantenuto l’obbligo di certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio.

Quali unità vengono coinvolte?

PRIMA CARATTERISTICA

La prima caratteristica determinante per capire se un’unità è soggetta all’obbligo del registro di impianto è la massa del veicolo, se è superiore a 3,5 tonnellate potrebbe rientrare.

Per verificare la massa del mezzo consultare il punto F.2 della carta di circolazione.

SECONDA CARATTERISTICA

Se il mezzo supera le 3,5 tonnellate e contiene gas fluorurati in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 (vedi tabella) allora rientra nei veicoli soggetti all’obbligo di registro dell’impianto.

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